Sez. 1, Sentenza n. 13518 del 21/07/2004 (Rv. 576445 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Preesistenza di titolo giudiziale - Nuova domanda - Ammissibilità - Condizioni - Conseguimento di un risultato ulteriore - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga tutte le volte in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia già trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata (nell'affermare il principio di diritto la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito sulla premessa che il provvedimento di liquidazione degli onorari al c.t.u., benché titolo esecutivo, non fosse idoneo ad ottenere l'iscrizione di ipoteca giudiziale; di qui l'esistenza dell'interesse a promuovere un giudizio contenzioso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 05/08/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)