Sez. 1, Sentenza n. 7070 del 14/04/2004 (Rv. 572057 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di vendita immobiliare - Immissione nel possesso e pagamento del prezzo - Azione "ex" art. 2932 cod. civ. del promissario acquirente - Trascrizione della domanda - Successiva dichiarazione di fallimento del promittente venditore - Facoltà di scelta del curatore fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Persistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Con riferimento alla norma dell'art. 72 l. fall., l'esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idonea ad impedire l'esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, si deve identificare o in quella che deriva dalla volontaria stipulazione del contratto definitivo, o nella statuizione giudiziale passata in cosa giudicata che tenga luogo di quella stipulazione, poiché soltanto in uno di tali modi si può verificare l'effetto traslativo della proprietà della cosa e l'esaurimento della situazione giuridica obbligatoria scaturente dal contratto preliminare, nella pendenza della quale può, invece, legittimamente inserirsi l'iniziativa di scioglimento del vincolo del curatore. Tale iniziativa, per conseguenza, non può trovare ostacolo né nella circostanza che sia già avvenuto il pagamento del prezzo, con l'immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, trattandosi di effetto soltanto prodromico ed anticipatore del divisato assetto di interessi ma non già realizzatore di un effetto traslativo, né nella circostanza che, prima della dichiarazione di fallimento, la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre del promissario acquirente sia stata trascritta ai sensi dell'art. 2652, numero 2), cod. civ., poiché l'adempimento di tale formalità non incide sulla facoltà del curatore di recedere "ex" art. 72 citato, ma determina soltanto - ai sensi dell'art. 45 l. fall. - l'opponibilità alla massa dei creditori della domanda stessa e della eventuale sentenza di accoglimento, sempre che il curatore abbia scelto l'esecuzione del contratto, invece che il suo scioglimento, configurandosi in questo secondo caso la scelta del curatore come elemento ostativo all'accoglimento di quella domanda.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 n. 2, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)