Sez. 1, Sentenza n. 4747 del 13/05/1999 (Rv. 526281 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di vendita immobiliare - Immissione nel possesso e pagamento del prezzo - Azione ex art. 2932 cod. civ. del promissario acquirente - Trascrizione della domanda - Successiva dichiarazione di fallimento del promittente venditore - Passaggio della proprietà al promissario acquirente - Insussistenza - Facoltà di scelta del curatore fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Persistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Con riferimento alla norma dell'art. 72 della legge fallimentare, l'esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idonea ad impedire l'esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, si deve identificare o in quella che deriva dalla volontaria stipulazione del contratto definitivo, o nella statuizione giudiziale passata in cosa giudicata che tenga luogo di quella stipulazione, poiché soltanto in uno di tali modi si può verificare l'effetto traslativo della proprietà della cosa e l'esaurimento della situazione giuridica obbligatoria scaturente dal contratto preliminare, nella pendenza della quale può, invece, legittimamente inserirsi l'iniziativa di scioglimento dal vincolo del curatore. Tale iniziativa, in conseguenza, non può trovare ostacolo né nella circostanza che sia già avvenuto il pagamento del prezzo e l'immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, trattandosi di effetti soltanto prodromici ed anticipatori dell'assetto di interessi che, con riferimento all'effetto del passaggio di proprietà al compratore, può trovare attuazione soltanto nel contratto definitivo o nella sentenza che di essa tenga luogo, né nella circostanza che, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre del promissario acquirente sia stata trascritta ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c., poiché l'adempimento di tale formalità non incide sulla facoltà del curatore di recedere ex art. 72 citato, ma determina soltanto - ai sensi dell'art. 45 della legge fallimentare - l'opponibilità alla massa dei creditori della domanda stessa e della eventuale sentenza di accoglimento, sempre che il curatore abbia scelto l'esecuzione del contratto, invece che il suo scioglimento, configurandosi in questo secondo caso la scelta del curatore come elemento ostativo all'accoglimento di quella domanda (nella specie la Suprema Corte ha anche precisato che l'esclusione di qualsiasi valenza ostativa alla scelta del curatore della trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ., trova ora conferma anche nella disciplina del nuovo ultimo comma dell'art. 72 - aggiunto dal D.L. n. 669 del 1996 convertito nella legge n. 30 del 1997 - con riguardo alla trascrizione dello stesso contratto preliminare ai sensi del nuovo art. 2645 - bis codice civile, posto che il suddetto ultimo comma disciplina proprio le conseguenze per il promissario acquirente della scelta del curatore a favore dello scioglimento del contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 n. 2, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Cod. Civ. art. 2645 bis, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1996 num. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)