Sez. L, Sentenza n. 7221 del 02/07/1993 (Rv. 482969 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Sgravio contributivo aggiuntivo - Presupposto - Incremento di occupazione - Estremi - Derivazione di una società da una impresa individuale senza variazioni nel numero dei lavoratori occupati - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, quarto comma, D.L. 30 agosto 1968, n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1, legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089), per stabilire se un incremento di occupazione si sia o non verificato in un'azienda rispetto alla situazione esistente al 30 settembre 1968, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, come nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato. Pertanto, non ricorre il presupposto per l'attribuzione dello sgravio suddetto nell'ipotesi di una società che sia derivata da una ditta individuale - di cui abbia rilevato attrezzature, dipendenti e sede sociale, restando immutato il numero dei lavoratori occupati - anche se la derivazione sia stata parziale, nel senso che l'azienda individuale sia stata conferita in natura da uno dei soci per la costituzione di una impresa collettiva avente in parte un oggetto diverso e più ampio e in parte il medesimo oggetto di quella individuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)