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Sez. L, Sentenza n. 4343 del 19/04/1995 (Rv. 491856 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 18 D.L. n. 918 del 1968 e 1 D.L. n. 429 del 1971 - Presupposto - Incremento occupazionale - Estremi - Derivazione di una società da una o più ditte individuali senza detto incremento - Diritto allo sgravio - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491856-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di diritto agli sgravi contributivi previsti dagli artt. 18, quarto comma, del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) e 1, primo comma, del D.L. 5 luglio 1971 n. 429 (nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 4 agosto 1971 n. 589), per stabilire se si sia verificato, o meno, in un'azienda, un incremento occupazionale rispetto alla situazione esistente al 30 settembre 1968 e al 31 dicembre 1970, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, con la conseguenza che il presupposto per la concessione del beneficio deve essere ritenuto insussistente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio del personale alla nuova impresa, senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato; ne consegue che non ricorre il presupposto per l'attribuzione dello sgravio nell'ipotesi in cui, restando immutato il numero dei lavoratori occupati, una società sia derivata da una o più ditte individuali, delle quali abbia rilevato attrezzature, dipendenti e sede sociale, e ciò anche nell'ipotesi in cui la derivazione sia stata parziale, nel senso che l'azienda individuale sia stata conferita in natura da uno dei soci per la costituzione di un'impresa collettiva avente un oggetto in parte coincidente ed in parte diverso e più ampio rispetto a quello della impresa individuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)