Sez. 1, Sentenza n. 1733 del 25/01/2008 (Rv. 601346 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Mancata comparizione del destinatario - Conseguenze - Valore di rifiuto ingiustificato a sottoporsi agli accertamenti peritali - Sussistenza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, la mera comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali è già di per sè sufficiente per l'attribuibilità alla condotta processuale del destinatario della stessa, che non si presenti alla data fissata, del valore di rifiuto di sottoporsi alla indagine peritale valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., in quanto è da tale momento che il consulente comincia a prestare la propria attività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)