Sez. 1, Sentenza n. 18224 del 22/08/2006 (Rv. 591533 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Dichiarazioni rese dalla madre - Utilizzazione sul piano probatorio - Ammissibilità - Limiti - Rifiuto ingiustificato di una parte di sottoporsi a prelievi ematici - Conseguenze - Valutazione da parte del giudice come argomento di prova, "ex" art. 116 cod. proc. civ. - Legittimità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, l'inidoneità, sancita dall'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ., della sola dichiarazione della madre e della sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento a costituire prova della paternità stessa, non è assimilabile al divieto assoluto di utilizzazione di simili dichiarazioni, non potendosi escludere, coerentemente con il disposto del secondo comma dell'art. 116 cod. proc. civ. che il giudice possa utilizzarle, come argomento di prova, al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti medesime in corso di giudizio, coniugandone il contenuto con altri simili argomenti, così da fondare, sul risultato complessivamente ottenuto in tal guisa, il proprio legittimo convincimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, tra tali ulteriori argomenti, rientra l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)