Sez. 1, Sentenza n. 386 del 15/01/1999 (Rv. 522330 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Prova della paternità naturale - Affidata ad elementi indiziari - Ammissibilità - Dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali fra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento - Necessità- Esclusione - Rifiuto ingiustificato del preteso padre di sottoporsi ad esame ematologico - Valutabilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
L'art. 269 cod. civ., nella sua attuale formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale. È perciò consentito che l'accertamento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione sia basato su elementi indiziari; né assume carattere di indefettibilità la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali fra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento. Più in particolare, anche in mancanza di prova dell'esistenza di rapporti sessuali fra le parti, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)