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Sez. L, Sentenza n. 1069 del 27/02/1989 (Rv. 462016 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INQUADRAMENTO SUPERIORE - RICONOSCIMENTO - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DIRITTO RELATIVO - TERMINE DI DECADENZA.*
Stato
decisa il 1989-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462016-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INQUADRAMENTO SUPERIORE - RICONOSCIMENTO - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DIRITTO RELATIVO - TERMINE DI DECADENZA.*

Il diritto dell'assicurato iscritto al fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri di ottenere la riliquidazione della pensione sulla base della maggiore retribuzione corrispondente al superiore inquadramento che gli sarebbe spettato è soggetto al termine di decadenza di cui al quinto comma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1961 n. 830 (norma tuttora vigente perché non incompatibile con le norme della legge n. 889 del 1971 e non compresa fra le Disposizioni esplicitamente abrogate dall'art. 43 di quest'ultima legge), il quale (non inciso dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973) decorre dal momento della liquidazione della pensione e non dalla data successiva in cui detto superiore inquadramento gli sia stato riconosciuto con sentenza definitiva (salvo il previo computo del termine di 180 giorni per l'iter amministrativo). (V 170/85, mass n 438380; (V 2954/84, mass n 435000).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37 com. 5, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 43, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)