Sez. L, Sentenza n. 15655 del 07/11/2002 (Rv. 558320 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA | Prestazioni previdenziali erogate dal Fondo autonomo per gli autoferrotramvieri istituito presso l'Inps - Termine di decadenza per la presentazione della domanda di pensione di reversibilità, ex art. 23 legge n. 889 del 1971 - Inosservanza - Perenzione del diritto alla prestazione - Sussistenza - Fondamento.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA
Il termine triennale di decadenza per la presentazione della domanda amministrativa di pensione di riversibilità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, previsto dall'art. 23, terzo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889 per i superstiti precedentemente esclusi dal pensionamento per effetto di disposizioni successivamente abrogate, deve ritenersi un termine di decadenza di natura sostanziale, la cui inosservanza determina la perenzione del diritto alla prestazione pensionistica, così come risulta dalla esplicita previsione, contenuta nella disposizione citata, di decadenza e quindi di perentorietà del termine stesso e dallo specifico riferimento, contenuto nella medesima disposizione, alla presentazione della domanda amministrativa, che attiene alla fase originaria dell'insorgenza del diritto.
Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)