Sez. 2, Sentenza n. 28305 del 25/06/2021 Cc. (dep. 21/07/2021) Rv. 281803 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione - Revoca o revocazione - Requisiti - Richiesta volta a colmare, a seguito di investigazioni difensive, l’insufficienza dell’apparato probatorio a discarico fornito nel procedimento concluso - Prova nuova - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di confisca di prevenzione, è escluso che chi ne chieda la revoca (o, attualmente, la revocazione) possa colmare, a seguito di investigazioni difensive, l'insufficienza dell'apparato probatorio a discarico fornito nel procedimento esitato con l'applicazione della misura, difettando il necessario requisito di novità della prova, trattandosi di prova deducibile ma non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)