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Sez. 1, Sentenza n. 21537 del 11/03/2021 Cc. (dep. 01/06/2021) Rv. 281226 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione – Revocazione – Prova nuova – Nozione.
Stato
decisa il 2021-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281226-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)