Sez. 1, Sentenza n. 1219 del 02/03/1981 (Rv. 411790 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - PLURALITA DI ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - RICHIAMO SPECIFICO DELL'ART 1910 COD CIV - MANCATA DENUNCIA DELLE ALTRE ASSICURAZIONI - DIRITTO ALLA INDENNITA - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - PLURALITA DI ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - RICHIAMO SPECIFICO DELL'ART 1910 COD CIV - MANCATA DENUNCIA DELLE ALTRE ASSICURAZIONI - DIRITTO ALLA INDENNITA - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
Qualora in un contratto di Assicurazione contro gli infortuni le parti, richiamando in proposito l'art 1910 cod civ, abbiano previsto con apposita clausola l'Obbligo dell'assicurato di denunciare ogni altra Assicurazione conclusa per il medesimo rischio ed il conseguente diritto di recesso della societa assicuratrice, in caso di suo inadempimento, non viene meno il diritto dello assicurato all'indennita ove, pure in presenza dell'inadempimento all'Obbligo di denuncia, la compagnia assicuratrice non provi la natura dolosa dell'omissione, in quanto diretta a realizzare un lucro mediante una pluralita di assicurazioni per lo stesso rischio, prevista come requisito costitutivo del diritto della medesima compagnia di rifiutare il pagamento dell'indennita ex art 1910, comma secondo, cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)