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Sez. 3, Sentenza n. 9786 del 02/10/1998 (Rv. 519341 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI | Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Pluralità di assicurazioni - Mancata comunicazione di altro contratto per il medesimo rischio - Clausola di previsione della decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo - Dubbi sulla portata della clausola - Applicabilità del criterio di cui all'art. 1370 cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519341-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI

La clausola di polizza, inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dall'assicuratore, che preveda la decadenza dell'assicurato dal diritto di indennizzo per il caso in cui ometta di comunicare la stipulazione di altro contratto di assicurazione per il medesimo rischio, ma non consenta di stabilire se le parti abbiano inteso rifarsi al principio di cui all'art. 1910 comma secondo cod. civ., circa la perdita dell'indennizzo per la sola ipotesi di omissione dolosa, ovvero derogare a tale norma, prescindendo dal dolo, resta soggetta al criterio ermeneutico fissato dall'art. 1370 cod. civ., con conseguente soluzione del dubbio interpretativo in senso sfavorevole all'autore della clausola medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1910

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)