diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2588 del 30/05/1989 (Rv. 462901 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - ESTREMI - SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462901-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - ESTREMI - SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO - NECESSITÀ.*

L'art. 2724, n. 1, cod. civ. - norma che introduce un'eccezione al divieto della prova testimoniale nell'ipotesi in cui vi sia un qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato - si riferisce a documenti che siano inidonei, per il loro oggetto e contenuto, a dimostrare direttamente quel fatto, sempre che siano muniti della sottoscrizione del soggetto da cui provengono, integrando questa il requisito indispensabile dello scritto, ossia della scrittura privata, al fine dell'applicazione della citata norma. (V 6974/88, mass n 461170; (V 720/87, mass n 450423).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)