Sez. 1, Sentenza n. 720 del 26/01/1987 (Rv. 450423 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - BOZZA CONTRATTUALE PRIMA DELLE SOTTOSCRIZIONI DELLE PARTI - INIDONEITÀ - REDAZIONE DI MANO DI UNO DEI CONTRAENTI - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - BOZZA CONTRATTUALE PRIMA DELLE SOTTOSCRIZIONI DELLE PARTI - INIDONEITÀ - REDAZIONE DI MANO DI UNO DEI CONTRAENTI - IRRILEVANZA.*
L'art. 2724 n. 1 cod. civ., il quale introduce un'eccezione al divieto della prova testimoniale, quando vi sia un "qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato", si riferisce a documenti che siano inidonei, per il loro oggetto e contenuto, a dimostrare direttamente quel fatto, ma che siano muniti della sottoscrizione del soggetto da cui provengono, integrando questa il requisito indispensabile dello "scritto", cioè della scrittura privata. Al fine dell'applicazione della citata norma, pertanto, non può essere invocata una bozza contrattuale priva delle sottoscrizioni delle parti, indipendentemente dalla circostanza che tale bozza sia compilata di mano di una delle parti medesime. (V 2506/77, mass n 386224).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)