Sez. 6, Sentenza n. 24640 del 28/04/2006 Cc. (dep. 17/07/2006) Rv. 234309 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Arresto - Convalida e applicazione di misura cautelare - Omessa audizione dell'arrestato - Mezzi di impugnazione - Revoca - Esclusione - Ricorso per cassazione - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio per dedurre la violazione dell'art. 13 L. n. 69 del 2005 - che prescrive che il presidente della corte di appello, nel procedere alla convalida dell'arresto e alla eventuale emissione della misura cautelare, debba provvedere entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto all'audizione della persona arrestata - è il ricorso per cassazione ex art. 719 cod. proc. pen. e non già la richiesta di revoca della misura cautelare applicata. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la revoca è proponibile sempre che siano venute meno o siano modificate le esigenze cautelari che hanno determinato la applicazione della misura, fermo restando che deve trattarsi di sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, fondandosi l'ordinanza impositiva su un giudizio prognostico favorevole alla consegna).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)