Sez. 6, Sentenza n. 3384 del 28/09/1995 Cc. (dep. 27/11/1995) Rv. 203311 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - In genere | Prognosi sulle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione - Necessità - Sussistenza - Intervenuta sentenza di estradizione - Conseguenza in materia di revoca.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - In genere
L'ordinanza impositiva di una misura cautelare nei confronti di persona della quale è domandata l'estradizione per l'estero presuppone giudizio di prognosi sulle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione; conseguentemente, una volta intervenuta una siffatta pronuncia, non è consentita la revoca della misura se non per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, così come d'altro canto è dato argomentare "a contrario" dalla disposizione dell'art. 704 comma quarto cod. proc. pen. che prevede la revoca della misura applicata in caso di decisione contraria all'estradizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 718 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)