Sez. L, Sentenza n. 3796 del 15/03/2001 (Rv. 544812 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione del ricorso alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore costituito anziché al procuratore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie relativa ad un ricorso notificato all'INAIL in persona del legale rappresentante anziché al procuratore costituito dell'Istituto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia notificato non al procuratore costituito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto e, pertanto, non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario (non anche del luogo in cui la consegna doveva essere effettuata o della persona nei cui confronti la consegna stessa doveva essere eseguita), con la conseguenza che detta nullità è sanata ove l'intimato abbia svolto, con il controricorso, la propria attività difensiva. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso l'inammissibilità - sostenuta dal resistente nel controricorso - di un ricorso notificato all'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore, anziché al procuratore costituito dell'Istituto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)