Sez. 5, Sentenza n. 4702 del 28/03/2003 (Rv. 561552 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notificazione eseguita alla parte nella sua sede - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
La notifica dell'impugnazione eseguita alla parte nella sua sede anziché nel domicilio eletto non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario. Ne consegue che la eventuale nullità è sanabile o con la rinnovazione della notifica del ricorso, ovvero ove l'intimato abbia svolto la propria attività difensiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)