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Sez. 5, Sentenza n. 4702 del 28/03/2003 (Rv. 561552 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notificazione eseguita alla parte nella sua sede - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561552-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)

La notifica dell'impugnazione eseguita alla parte nella sua sede anziché nel domicilio eletto non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario. Ne consegue che la eventuale nullità è sanabile o con la rinnovazione della notifica del ricorso, ovvero ove l'intimato abbia svolto la propria attività difensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)