Sez. 1, Sentenza n. 344 del 13/01/1993 (Rv. 480248 - 01)
Procedimento civile - Estinzione del processo - Provvedimento del giudice - Impugnazione | Reclamo avverso il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo - Ordinanza collegiale di accoglimento - Impugnabilità in via autonoma con ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Procedimento civile - Estinzione del processo - Provvedimento del giudice - Impugnazione
L'ordinanza collegiale, che, a norma dell'art. 308 secondo comma cod. proc. civ., accoglie il reclamo avverso il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo, non è impugnabile in via autonoma, - e, perciò, non è soggetta a ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. -, ma è suscettibile di controllo soltanto mediante la impugnazione della sentenza, nella quale deve ritenersi trasfuso l'errore eventualmente contenuto nell'ordinanza medesima.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)