Sez. 3, Sentenza n. 16936 del 11/11/2003 (Rv. 568056 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Esecuzione per rilascio - Effetto conseguito dopo l'intimazione di precetto ma senza necessità di procedere coattivamente - Diritto della parte istante al rimborso delle spese sostenute - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto, ma senza che si sia reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali, ivi comprese le spese vive, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)