Sez. 3, Sentenza n. 5720 del 13/06/1994 (Rv. 487036 - 01)
Spese giudiziali civili - Processo di esecuzione | Spese di consulenza tecnica sostenute in detto procedimento - Liquidazione - Decreto del pretore - Natura di decreto ingiuntivo - Mancato accoglimento della domanda di liquidazione - Riproposizione al Pretore in via ordinaria.
Spese giudiziali civili - Processo di esecuzione
La disposizione dettata dall'art. 611, secondo comma, cod. proc. civ. rappresenta un'applicazione della regola generale, in tema di competenza sulla condanna alle spese, fissata dall'art. 91 stesso codice, con la conseguenza che spetta in via esclusiva al Pretore, in quanto giudice competente per l'esecuzione, statuire sul diritto al rimborso - e relativa liquidazione - delle spese sostenute dalla parte istante nella procedura esecutiva per consegna o rilascio. Ne consegue che anche la domanda per la liquidazione delle spese di consulenza tecnica sostenute in detto procedimento va presentata al Pretore che, in quanto funzionalmente competente, vi provvederà con decreto, qualificabile come decreto d'ingiunzione, a norma degli articoli 633, 634, 637 e 641 cod. proc. civ., e che la domanda non accolta andrà riproposta al Pretore in via ordinaria in applicazione dell'art. 640, ultimo comma, stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)