Sez. 3, Sentenza n. 11197 del 15/05/2007 (Rv. 596461 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Esecuzione per rilascio di immobile - Effetto conseguito dopo l'intimazione del precetto e della successiva comunicazione del preavviso di rilascio ma senza necessità di procedere coattivamente - Diritto della parte esecutante al rimborso delle spese sostenute - Sussistenza - Proposizione dell'azione ordinaria di cognizione in difetto dei presupposti per l'esperimento del procedimento previsto dall'art. 611 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto e successiva comunicazione dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 608, comma primo, cod. proc. civ. (c.d. preavviso di rilascio), ma senza che si sia poi reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute, ivi comprese le spese vive (i cosiddetti esborsi), i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato. Detta pretesa può essere avanzata con le forme del giudizio ordinario, a maggior ragione quando (come nella specie) al decreto di cui all'art. 611 cod. proc. civ. non possa farsi ricorso o perché trattasi di recuperare i diritti e gli onorari di difesa (per i quali non è ammesso richiedere l'emissione di siffatto decreto) o perché, trattandosi di spese vive (per il cui recupero sarebbe in ipotesi ammissibile far luogo al procedimento previsto dal citato art. 611 cod. proc. civ.), la procedura si è conclusa senza che l'ufficiale giudiziario abbia dovuto redigere il processo verbale delle operazioni compiute, attestante anche tutte le spese anticipate dalla parte esecutante e costituente il presupposto indispensabile per l'emanazione della particolare ingiunzione contemplata dal predetto art. 611.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)