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Sez. 1, Ordinanza n. 54 del 17/01/1972 Cc. (dep. 09/03/1972) Rv. 120440 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - AVVISO AI DIFENSORI - OMISSIONE - ASSOLUTA URGENZA NON RICHIAMATA NEL VERBALE - NULLITA ASSOLUTA - SEMPLICE MANCANZA DI INDICAZIONE DEI MOTIVI - NULLITA RELATIVA.*
Stato
decisa il 1972-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120440-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - AVVISO AI DIFENSORI - OMISSIONE - ASSOLUTA URGENZA NON RICHIAMATA NEL VERBALE - NULLITA ASSOLUTA - SEMPLICE MANCANZA DI INDICAZIONE DEI MOTIVI - NULLITA RELATIVA.*

A norma dell'art 304 ter, comma quarto, cod proc pen, l'autorita giudiziaria, nel procedere ad interrogatorio dell'imputato, cui hanno diritto di assistere i difensori delle parti ai sensi dell'art 304 bis, comma primo, cod proc pen(nel testo innovato dalla legge 18 marzo 1971, n 62), e facultata a procedere, nei casi di assoluta urgenza, senza avviso ai difensori o prima del termine fissato, purche nel verbale indichi, a pena di nullita, i motivi che hanno indotto a disporre la deroga alle forme ordinarie. Pertanto, l'omesso richiamo a tale urgenza importa nullita assoluta dell'atto compiuto per violazione del principio dell'intervento della difesa(art 185, n 3, cod proc pen). se, invece, il richiamo vi sia stato, ma siano omesse le ragioni del provvedimento, ovvero esse siano indicate in modo del tutto apparente o manifestamente illogico o con palese travisamento dei fatti, la nullita incorsa e soltanto relativa, in quanto attinente al diritto di controllo sulla legittimita del provvedimento, e deve assimilarsi alle nullita istruttorie, sanabili se non dedotte nei termini di cui all'art 377 cod proc pen per l'istruzione formale, ed all'art 401 cod proc pen per quella sommaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 bis com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 377

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)