Sez. 2, Sentenza n. 2726 del 10/11/1972 Ud. (dep. 05/04/1973) Rv. 123766 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE - CASO DI URGENZA - OMESSA INDICAZIONE DELL'URGENZA NEL VERBALE - NULLITA ASSOLUTA - OMESSA O ILLOGICA INDICAZIONE DEI MOTIVI DELL'URGENZA - NULLITA RELATIVA.*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE - CASO DI URGENZA - OMESSA INDICAZIONE DELL'URGENZA NEL VERBALE - NULLITA ASSOLUTA - OMESSA O ILLOGICA INDICAZIONE DEI MOTIVI DELL'URGENZA - NULLITA RELATIVA.*
Nel caso di interrogatorio dell'imputato assunto senza previo avviso al difensore, si come consentito dall'art 304 ter cod proc pen quando vi sia assoluta urgenza, l'omesso richiamo all'urgenza nel verbale e causa di nullita assoluta dell'atto compiuto, per violazione del principio dell'intervento della difesa(art 185 cod proc pen), mentre, se il richiamo vi sia stato ma siano omesse le ragioni dell'urgenza ovvero esse siano indicate in modo del tutto apparente o manifestamente illogico o con palese travisamento dei fatti, cio e causa di nullita relativa, che e sanata se non dedotta nei termini di cui all'art 377 cod proc pen nell'istruzione formale ed all'art 401 cod proc pen nell'istruzione sommaria. (Conf 120440, anno 1972; V 121386, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)