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Sez. 1, Sentenza n. 4778 del 07/09/1984 (Rv. 436682 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - INVENZIONE DI TRASLAZIONE E INVENZIONE DI COMBINAZIONE - NOZIONI - ACCERTAMENTI RELATIVI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - PREGRESSA CONOSCENZA DELLE IDEE INVENTIVE DI BASE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436682-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - INVENZIONE DI TRASLAZIONE E INVENZIONE DI COMBINAZIONE - NOZIONI - ACCERTAMENTI RELATIVI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - PREGRESSA CONOSCENZA DELLE IDEE INVENTIVE DI BASE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema di brevetti, si ha invenzione di traslazione quando la applicazione di un prodotto o un processo noto a prodotti o processi diversi si traduca in nuovi risultati imprevisti del prodotto o processo usato diversi da quelli in relazione ai quali è individuata l'invenzione precedente, mentre è invenzione di combinazione quella in cui lo sforzo inventivo consiste nel cogliere in una pluralità di elementi, o mezzi diversi, in tutto o in parte già noti, un principio che consente di ottenere un risultato nuovo attraverso la loro coordinazione originale. Costituisce accertamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimità, stabilire se l'idea di traslazione sia già insita nell'originaria invenzione e se il coordinamento di elementi e mezzi già conosciuti ed utilizzati secondo la funzione loro propria si traduca in un apporto originale ed ingegnoso, in virtù del quale si possa ottenere un risultato nuovo, economicamente utile e prima non raggiunto con l'impiego di uno o più elementi e mezzi isolatamente presi, mentre è irrilevante che le idee inventive di base siano già conosciute, ove si accerti che la somma di tali idee non è alla portata di qualsiasi tecnico, in quanto non risulta evidente dallo stato della tecnica. (V 2168/82, mass n 420044, sulla seconda parte; (V 3169/81, mass n 413741; (V 5486/79, mass n 402070, sulla prima parte; (V 895/79, mass n 397047).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2585, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 14 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 16, DPR 22/06/1979 num. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)