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Sez. 1, Sentenza n. 2168 del 08/04/1982 (Rv. 420044 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420044-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di brevetto per invenzioni industriali, il requisito della novità intrinseca, il quale non postula un grado di creatività ed originalità assolute, rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente la ricorrenza di un progresso delle idee, di un miglioramento della tecnica preesistente, di una realizzazione idonea a risolvere problemi ed a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti, deve essere accertato dal giudice alla stregua delle prove offerte da chi impugna il brevetto, con l'ausilio di eventuali indagini peritali, mentre resta a tal fine irrilevante che la domanda per la concessione del brevetto stesso, oltre le doverose indicazioni sul contenuto dell'invenzione e sui dati necessari alla sua pratica applicazione, non contenga anche l'enunciazione dei fatti idonei ad evidenziare il suddetto requisito, ovvero delle modalità e dei passaggi del procedimento ideativo seguito per la realizzazione dell'invenzione. (V 773/80, mass n 404220; (V 4528/79, mass n 401030; (V 5840/78, mass n 395670).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2584, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 28, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 77, Regio Decr. 05/02/1940 num. 244 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)