Sez. U, Sentenza n. 5240 del 06/05/1993 (Rv. 482243 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione | Opere contemplate dalla legge n. 1 del 1978 - Delibera di approvazione del relativo progetto - Natura - Dichiarazione di pubblica utilità - Effetti - Controversie promosse dal privato per denunciare l'illegittimità dei susseguenti atti ablatori della P.A. - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Limiti.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione
Con riguardo ad opere contemplate dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1, la delibera di approvazione del relativo progetto integra dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che rispetto ai susseguenti atti ablatori, quali l'occupazione temporanea, resi dall' Amministrazione nel termine triennale di legge, le controversie promosse dal privato per denunciarne in via principale l'illegittimità sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si traducono nella contestazione della regolarità dell'esercizio del potere espropriativo e si correlano, quindi, a posizioni di interesse legittimo e non di diritti soggettivi, a differenza di quanto si verifica nel caso in cui la domanda del privato postuli l'assoluta mancanza del potere stesso, per la cui configurazione non è sufficiente la sola circostanza che la realizzazione dell'opera di cui trattasi debba avvenire su suoli rispetto ai quali manchi uno strumento urbanistico che ne preveda una destinazione coerente con l'opera medesima.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 03/01/1878 num. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)