Sez. 5 - , Sentenza n. 36152 del 30/04/2019 Ud. (dep. 16/08/2019) Rv. 277529 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1930) - PERIZIA - IN GENERE | Prosecuzione delle operazioni peritali - Avviso alle parti - Necessità - Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
PROVE (Cod. proc. pen. 1930) - PERIZIA - IN GENERE
In tema di perizia, non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo (In motivazione la Corte ha chiarito che, una volta indicato a verbale luogo e orario di inizio delle operazioni peritali, non sussiste alcun obbligo di dare avviso ulteriore al consulente nominato, né in capo al perito grava alcun obbligo di comunicazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)