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Sez. 5, Sentenza n. 18756 del 08/10/2014 Ud. (dep. 06/05/2015) Rv. 263696 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Prosecuzione delle operazioni peritali - Avviso alle parti - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263696-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

In tema di perizia, non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)