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Sez. 5, Sentenza n. 25403 del 15/02/2013 Ud. (dep. 10/06/2013) Rv. 256319 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Prosecuzione operazioni peritali - Avviso alle parti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256319-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

In tema di perizia, il diritto dei difensori e dei consulenti tecnici di parte di ricevere notizia del giorno, ora e luogo fissati per le operazioni peritali affinché possano assistervi è soddisfatto con la notizia relativa all'inizio delle operazioni; non è, pertanto, configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso, venga omessa una ulteriore comunicazione circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)