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Sez. 3, Sentenza n. 1776 del 25/11/1981 Ud. (dep. 19/02/1982) Rv. 152380 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - MISURE DI SALVAGUARDIA - VARIANTE A PIANO REGOLATORE - SCADENZA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE - MISURE DI SALVAGUARDIA - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI OSSERVANZA - FATTISPECIE: LICENZE EDILIZIE ILLEGITTIME IN PENDENZA DI VARIANTE.*
Stato
decisa il 1981-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152380-01

EDILIZIA - IN GENERE - MISURE DI SALVAGUARDIA - VARIANTE A PIANO REGOLATORE - SCADENZA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE - MISURE DI SALVAGUARDIA - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI OSSERVANZA - FATTISPECIE: LICENZE EDILIZIE ILLEGITTIME IN PENDENZA DI VARIANTE.*

Nel caso in cui scada il termine per l'approvazione di variante a piano regolatore, cessa di aver valore l'adottata deliberazione concernente la variante e, conseguentemente, viene a scadere il periodo di osservanza delle misure di salvaguardia. Queste, infatti, ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e art. 3 legge 6 agosto 1967, n. 765, devono essere osservate in pendenza della approvazione del piano. (fattispecie in cui il sindaco, in pendenza dell'approvazione della variante al piano regolatore generale, aveva rilasciato illegittimamente licenze edilizie in contrasto con la variante). (V mass n 126113; (V mass n 135206; (V mass n 137895).*

Riferimenti normativi: Legge 03/11/1952 num. 1902, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)