Sez. 6, Sentenza n. 18933 del 23/02/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 229404 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Reati previsti dall'art. 275 comma terzo cod. proc. pen. - Presunzione di pericolosità dell'indagato - Rapporto con la prognosi ex art. 275 comma secondo bis cod. proc. pen. - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di misure cautelari per i reati di associazione di tipo mafioso e per condotte agevolatrici delle associazioni stesse, la presunzione sancita nell'art. 275 comma terzo cod. proc. pen. si fonda sulla verifica demandata in concreto al giudice di merito circa l'assenza di esigenze cautelari. Ne consegue che non sussiste alcun contrasto fra tale presunzione e la prognosi esercitabile ex art. 275 comma secondo bis, cod. proc. pen., atteso che la verifica in concreto del giudice circa l'assenza di condizioni favorevoli allo status libertatis esaurisce la possibilità di qualsiasi prognosi favorevole all'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)