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Sez. 1, Sentenza n. 2238 del 11/04/1995 Cc. (dep. 04/07/1995) Rv. 202095 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri) | Reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Accertamento dell'esistenza di esigenze cautelari - Necessità - Esclusione - Motivazione - Necessità - Esclusione - Eccezione.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202095-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri)

In presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., la misura cautelare più grave deve essere comunque applicata, senza alcuna necessità di dimostrare la sussistenza delle esigenze cautelari, le quali scaturiscono dalla presunzione di pericolosità sociale del soggetto accusato dei reati anzidetti, che il legislatore ha stabilito. Ne consegue che il giudice di merito deve limitarsi, di regola, a constatare l'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, salvo che l'interessato prospetti, in termini concreti, particolari situazioni, di valenza tale da consentire di ribaltare la prognosi originaria. In tal caso, l'obbligo di motivazione che il giudice deve adempiere diviene certamente più oneroso, perché comporta la rigorosa valutazione delle circostanze dedotte e l'esposizione delle ragioni della loro eventuale irrilevanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)