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Sez. 1, Sentenza n. 45379 del 27/10/2004 Cc. (dep. 23/11/2004) Rv. 231026 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Presunzione legale di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere - Ambito di operatività - Delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Estensione ai reati di terrorismo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231026-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - IN GENERE

E estranea al vigente ordinamento processuale la previsione, per i reati di terrorismo, di una disciplina cautelare speciale, per effetto della quale, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza, il giudice debba costantemente applicare la custodia cautelare in carcere come l'unica adeguata a fronteggiare il periculum in libertate, posto che la disciplina speciale dettata dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., con riguardo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha valore derogatorio e, pertanto, non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle ivi tassativamente indicate. Ne consegue che, con riguardo ai reati di terrorismo, il giudice è tenuto ad accertare, in relazione alle peculiari connotazioni di ogni fattispecie, la proporzione della misura scelta all'entità del fatto ed alla sanzione irrogabile ed a compiere, quindi, le ordinarie operazioni valutative di cui agli articoli 274 e 275 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Cod. Pen. art. 416 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)