Sez. 2, Sentenza n. 623 del 25/01/1980 (Rv. 404019 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'impugnazione incidentale tardiva (consentita dall'art 334 cod proc civ anche quando sia decorso il termine di cui agli artt 325 e 327 del codice di rito oppure sia stata fatta acquiescenza alla sentenza) e prevista - a favore della parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale o, eventualmente, altra impugnazione incidentale - soltanto quando la stessa parte si dolga della medesima pronuncia che parte avversa abbia impugnato oppure di altra pronuncia contenuta nella stessa sentenza e che, con la pronuncia impugnata, sia in rapporto di dipendenza o di connessione, in modo che sorga, a causa della sua impugnazione, un interesse a proporre l'impugnazione incidentale. (V 492/79, mass n 396611; (V 172/79, mass n 396241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)