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Sez. 3, Sentenza n. 611 del 27/01/1981 (Rv. 411101 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE TARDIVA - AMMISSIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411101-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE TARDIVA - AMMISSIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE.*

Il giudice ha il potere-dovere di rilevare i casi di inammissibilita della prova, indipendentemente dall'istanza della parte interessata, ma fin quando la prova non abbia avuto concreto inizio, sicche non vi sia il pericolo di un'inammissibile compromissione dei diritti di difesa di una delle parti, il giudice puo consentire, in deroga alle proprie precedenti Disposizioni al riguardo, la tardiva indicazione dei testi, come quando egli ammetta tale indicazione, malgrado la sua irritualita, dando corso allo espletamento della prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)