Sez. 1, Sentenza n. 2935 del 20/03/1998 (Rv. 513764 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Indicazione delle persone da escutere - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevamento da parte del giudice - Potere d'ufficio - Sussistenza.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE
Il giudice di merito ha il potere - dovere di rilevare i casi di inammissibilità della prova (nella specie, per mancata indicazione delle persone che la parte intende escutere sui capitoli formulati), indipendentemente dall'istanza della parte interessata, fin quando la prova non abbia avuto concreto inizio. Ed infatti, l'art. 184 cod. proc. civ., nello stabilire che il giudice ammette i mezzi di prova se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, gli attribuisce un potere ufficioso di sindacare l'ammissibilità delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)