Sez. 1, Sentenza n. 3482 del 03/04/1991 (Rv. 471518 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili | Vendita a trattativa privata - Autorizzazione del giudice delegato - Reclamo al Tribunale fallimentare - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili
Il provvedimento col quale il giudice delegato autorizza la vendita di beni mobili a trattativa privata, ancorché revocabile da parte dello stesso giudice è suscettibile di reclamo al Tribunale fallimentare ex art. 26 legge fall., in quanto idoneo ad incidere su diretti soggettivi connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell'attivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)