Sez. 1, Sentenza n. 1250 del 17/02/1996 (Rv. 495897 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Decreto del giudice delegato ex art. 586 cod. proc. civ. - Impugnazione - Reclamo ex art. 26 legge fallimentare - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI
Il decreto del giudice delegato, emesso ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ. nel corso di una procedura fallimentare, è soggetto, ai sensi dell'art. 26 legge fallimentare., ad impugnazione a mezzo di reclamo al tribunale fallimentare, ancorché il decreto stesso leda beni di soggetti terzi rispetto al fallimento, siano essi i comproprietari o i locatari del bene assoggettato ad esecuzione, essendo il reclamo anzidetto attribuito a chiunque vi abbia interesse, con esclusione di ogni altro rimedio (nella specie, in base all'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale fallimentare, il quale l'aveva, invece, negata, ritenendo che avverso il decreto in esame dovesse essere proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 e segg. cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)