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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20812 del 06/09/2017 (Rv. 645303 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Istanza di nulla osta alla fruizione del credito d’imposta - Art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 97 del 2008 conv. con modif. in l. n. 129 del 2008 - Contrarietà all'art. 3 st.contr. - Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645303-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

Le disposizioni dello st.contr., che costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che esse non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della CTR, che aveva affermato l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione in ordine all'istanza di nulla osta alla fruizione del credito d'imposta avanzata dal contribuente, e ciò a causa del fatto che l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 97 del 2008, conv. con modif. in l. n. 129 del 2008, prevedeva termini inferiori a quelli di cui all'art. 3, comma 2, st.contr.).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 03/06/2008 num. 97 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 02/08/2008 num. 129 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)