Sez. 5, Sentenza n. 4815 del 28/02/2014 (Rv. 630059 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Sospensione dell'utilizzo del credito di imposta ex artt. 1 del d.l. n. 253 del 2002 e 62 della legge n. 289 del 2002 - Contrarietà all'art. 3 della legge n. 212 del 2000 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
La sospensione dell'utilizzo del credito di imposta, sancita dagli artt. 1 del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, e 62, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è preclusa dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), le cui disposizioni costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, invero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non ad opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse, senza che ricorrano le dette condizioni, non è suscettibile di disapplicazione, né può essere di per sé oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/11/2002 num. 253 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)