Sez. 2, Sentenza n. 2599 del 25/03/1997 (Rv. 503221 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA | Azione del comodante - Onere probatorio del comodante e del comodatario.
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA
Il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario, non ha l'onere di provare il diritto di proprietà perché è sufficiente avere la disponibilità materiale della cosa per concederla ad altri in comodato; pertanto colui che assume il titolo precario del godimento altrui su di un bene, ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)