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Sez. 2, Sentenza n. 2599 del 25/03/1997 (Rv. 503221 - 01)

COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA | Azione del comodante - Onere probatorio del comodante e del comodatario.
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503221-01

COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA

Il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario, non ha l'onere di provare il diritto di proprietà perché è sufficiente avere la disponibilità materiale della cosa per concederla ad altri in comodato; pertanto colui che assume il titolo precario del godimento altrui su di un bene, ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)