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Sez. L, Sentenza n. 2940 del 09/04/1990 (Rv. 466513 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO APPLICATIVO - CONTESTAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE DELLE NORME LEGALI O CONTRATTUALI VIOLATE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466513-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO APPLICATIVO - CONTESTAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE DELLE NORME LEGALI O CONTRATTUALI VIOLATE - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, la preventiva contestazione dell'addebito, nel procedimento disciplinare, deve avere per oggetto i fatti ascritti al lavoratore con specificità tale da consentire, secondo la finalità che le è propria, un'adeguata difesa dell'incolpato, ma non anche indicare le norme legali o contrattuali che si assumono violate. (V 344/84, mass 435465; 58; (Conf 4073/87, mass n 452858).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)