Sez. L, Sentenza n. 4073 del 27/04/1987 (Rv. 452858 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - OBBLIGATORIETÀ - CARATTERE DELLA SPECIFICITÀ - NECESSITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - OBBLIGATORIETÀ - CARATTERE DELLA SPECIFICITÀ - NECESSITÀ - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, la preventiva contestazione dell'addebito, nel procedimento disciplinare, deve avere per oggetto i fatti ascritti al lavoratore con specificità tale da consentire, secondo la finalità che le è propria, un'adeguata difesa dell'incolpato, ma non anche indicare le norme legali o contrattuali che si assumono violate. (V 3449/84, mass n 435465).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)