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Sez. 4, Sentenza n. 52672 del 02/10/2014 Cc. (dep. 18/12/2014) Rv. 261944 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento con rinvio - Cognizione del giudice di rinvio - Individuazione - Limiti.
Stato
decisa il 2014-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261944-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In caso di annullamento con rinvio, la cognizione del giudice è limitata ai punti della decisione già dedotti nel precedente ricorso e non esaminati dalla Corte di cassazione, ovvero a circostanze che, aggiungendosi ad elementi già valutati nel provvedimento annullato, ne modifichino la fisionomia in modo significativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)