diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 9028 del 05/11/2010 Ud. (dep. 08/03/2011) Rv. 249680 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento parziale - Formazione del giudicato sulla condanna - Sopravvenuta declaratoria di incompatibilità della norma incriminatrice della Corte di Giustizia Europea - Vincolatività per il giudice del rinvio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249680-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

L'annullamento con rinvio disposto esclusivamente ai fini della determinazione della pena non impedisce al giudice del rinvio di pronunciare l'assoluzione per insussistenza del fatto qualora sia nelle more sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice. (Fattispecie avente ad oggetto l'annullamento con rinvio, in relazione esclusivamente al trattamento sanzionatorio, per il reato di vendita di supporti privi di contrassegno Siae che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'8 novembre 2007 in causa Schwibert, la Corte ha ritenuto non più costituente reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)