Sez. U, Sentenza n. 1333 del 15/04/1976 (Rv. 380017 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO - OPPONIBILITA AI TERZI - PROVA DELLA DATA DELLA SCRITTURA PRIVATA COSTITUTIVA DEL PEGNO - AMMISSIBILITA DI OGNI MEZZO - CONDIZIONI - GARANZIE ATTINENTI A RAPPORTI CON ENTI AUTORIZZATI AD OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO - INDIVIDUAZIONE DI DETTI ENTI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO - OPPONIBILITA AI TERZI - PROVA DELLA DATA DELLA SCRITTURA PRIVATA COSTITUTIVA DEL PEGNO - AMMISSIBILITA DI OGNI MEZZO - CONDIZIONI - GARANZIE ATTINENTI A RAPPORTI CON ENTI AUTORIZZATI AD OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO - INDIVIDUAZIONE DI DETTI ENTI.*
Al fine dell'opponibilita ai terzi (nella specie, al fallimento del debitore ed all'assuntore del concordato fallimentare) del diritto di prelazione da parte del creditore pignoratizio (nella specie, in forza di pegno di titoli), la prova della data della scrittura privata costitutiva del pegno non soggiace al rigoroso regime previsto dall'art 2704 cod civ, ma puo essere fornita con ogni mezzo, ai sensi dell'art 2787 quarto comma cod civ, qualora la garanzia attenga a rapporti intervenuti con enti autorizzati a compiere professionalmente operazioni di credito su pegno. In detta categoria vanno ricompresi non soltanto gli enti previsti dalla legge 10 maggio 1938 n 745 (art 32) e dal RD 25 maggio 1939 n 1279 (art 60), e cioe i monti di credito su pegno e gli altri istituti espressamente autorizzati all'Esercizio del credito pignoratizio, ma anche gli istituti di credito in genere, nella specie, banca nazionale della agricoltura, abilitati, ancorche in via non esclusiva, alle operazioni di credito su pegno, in base a generica autorizzazione all'Esercizio del credito. (V 560/73, mass n 362607; (V 2617/71, mass n 353750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2787, Legge 10/05/1938 num. 745 art. 32, Regio Decr. 25/05/1939 num. 1279 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)