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Sez. 1, Sentenza n. 2617 del 20/09/1971 (Rv. 353750 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - ENTI AUTORIZZATI A COMPIERE PROFESSIONALMENTE OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO - NOZIONE - COSTITUZIONE DEL PEGNO - SCRITTURA NON NEGOZIALE FORMATA DALL'ENTE CREDITORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353750-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - ENTI AUTORIZZATI A COMPIERE PROFESSIONALMENTE OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO - NOZIONE - COSTITUZIONE DEL PEGNO - SCRITTURA NON NEGOZIALE FORMATA DALL'ENTE CREDITORE - SUFFICIENZA.*

Fra gli enti debitamente autorizzati a compiere professionalmente operazioni di credito su pegno, rispetto ai quali la data della scrittura da cui il pegno risulta puo essere accertata con ogni mezzo di prova nell'ipotesi prevista dall'art 2787 ultimo comma cod civ, debbono comprendersi non soltanto quelli previsti dalla legge 10 maggio 1938 n 745, nonche dal RD 25 maggio 1939 n 1279, e cioe i monti di pegno e gli altri enti abilitati al credito pignoratizio secondo le modalita previste dalle suddette norme, ma anche tutti gli istituti semplicemente autorizzati all'Esercizio del credito bancario, fermo restando che in tali ipotesi il pegno puo anche risultare da scrittura non negoziale formata dallo stesso ente creditore. (Conf 1120'69, mass n 339668' 2392'56' 4367'54).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1938 num. 745 art. 32, Cod. Civ. art. 2787, Legge 25/05/1939 num. 1279 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)